Sentenza 23/2011 (ECLI:IT:COST:2011:23)
Massima numero 35258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  13/01/2011;  Decisione del  13/01/2011
Deposito del 25/01/2011; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  35259  35260  35261  35262  35263  35264  35265  35266  35267


Titolo
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento dei Ministri a comparire nelle udienze come imputati - Configurazione, quale legittimo impedimento, dell'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonché ritenuta introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative derogatoria del regime processuale comune - Questioni aventi ad oggetto una disposizione non applicabile nei giudizi a quibus e, perciò, irrilevanti - Inammissibilità.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). Tali questioni, infatti, non assumono rilevanza nei giudizi a quibus, nei quali la disposizione censurata non può trovare applicazione, in quanto riferita esclusivamente ai ministri e non al Presidente del Consiglio dei ministri, cioè alla carica di cui è titolare l'imputato nei giudizi principali.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte