Sentenza 23/2011 (ECLI:IT:COST:2011:23)
Massima numero 35259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  13/01/2011;  Decisione del  13/01/2011
Deposito del 25/01/2011; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  35258  35260  35261  35262  35263  35264  35265  35266  35267


Titolo
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza - Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri - Sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio disposto dal giudice - Applicabilità delle nuove disposizioni anche ai processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 51 del 2010, fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 51 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonché ritenuta introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative derogatoria del regime processuale comune - Questioni riferite a norme non investite dalle censure svolte dai rimettenti - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., degli artt. 1, commi 5 e 6, e 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). Le norme denunciate, invero, non risultano in alcun modo investite dalle censure svolte nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 5

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 6

legge  07/04/2010  n. 51  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte