Sentenza 23/2011 (ECLI:IT:COST:2011:23)
Massima numero 35260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  13/01/2011;  Decisione del  13/01/2011
Deposito del 25/01/2011; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  35258  35259  35261  35262  35263  35264  35265  35266  35267


Titolo
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilità delle questioni per insufficiente e lacunosa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Reiezione.

Testo

Sono infondate le eccezioni dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa della parte privata con le quali si deduce l'inammissibilità − per la insufficiente e lacunosa descrizione, compiuta dai giudici a quibus, delle fattispecie sottoposte al loro esame − delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. Le denunciate carenze − attinenti, in tesi, alla mancata indicazione del tipo di reati cui si riferisce l'imputazione, del luogo e data di commissione degli stessi, delle eventuali ipotesi di concorso con altre persone, della condizione soggettiva che legittima l'applicazione della norma censurata e dello stato in cui si trova il processo che si sta celebrando dinanzi ai giudici a quibus − sono infatti insussistenti. Delle tre ordinanze di rimessione, una contiene tutte le informazioni di cui si lamenta la mancanza; mentre le altre due indicano quale sia la condizione soggettiva che legittima l'applicazione della disciplina censurata (cioè la carica di Presidente del Consiglio dei ministri rivestita dall'imputato) e chiariscono che la richiesta di rinvio si riferisce ad una «udienza» disposta nel corso di un processo penale. Infine, l'indicazione del tipo, luogo e data di commissione dei reati contestati non costituisce un elemento necessario per la valutazione della rilevanza della questione sollevata, atteso che la disciplina censurata dispone la propria applicabilità a tutti i processi penali, anche in corso, senza distinguere in base alle caratteristiche del reato commesso, salvo il caso, pacificamente escluso dai rimettenti e dalla stessa parte privata, di applicazione dell'art. 96 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 1

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 3

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte