Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Bilancio di previsione - Necessaria indicazione delle spese previste nell'esercizio di riferimento, nonché delle risorse necessarie alla loro copertura - Divieto di modifica dopo il termine di esercizio - Necessità di assicurare la continuità degli esercizi. (Classif. 036001).
Caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l’esercizio e per le quali sono individuate le risorse necessarie. Soltanto riferendosi a un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, che mirano ad assicurare il tendenziale equilibrio dell’ente e, in generale, la stabilità della finanza pubblica. Ne consegue che dopo il termine dell’esercizio non è più consentito modificare provvedimenti o fatti gestori in parte entrata e in parte spesa in quanto ciò collide con gli inderogabili principi di annualità e intangibilità del bilancio. (Precedenti: S. 184/2016; S. 213/2008 – mass. 32624).
Il principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Pertanto, la tenuta dei conti deve rispettare la sequenza temporale degli adempimenti legislativi e amministrativi afferenti al bilancio preventivo e consuntivo perché una sana gestione finanziaria deve tener conto della corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione. Tale determinazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, coinvolgendo l’equilibrio del bilancio il quale, a sua volta, esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. Il fine ultimo del bilancio, difatti, è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale. (Precedenti: S. 235/2021 – mass. 44218; S. 18/2019 – mass. 42076; S. 49/2018 – mass. 39974-39975; S. 89/2017 – mass. 41964 e 41970; S. 181/2015).
Il principio fondamentale della copertura delle spese richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. La stima e la copertura in sede preventiva devono essere effettuate secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile, salvaguardando la gestione finanziaria delle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all’avvio di nuove attività e servizi. (Precedenti: S. 192/2012; S. 115/2012 – mass. 36310; S. 213/2008 – mass. 32626).
Il valore del ciclo di bilancio assume rilievo come bene pubblico, come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull’effettivo mantenimento degli impegni elettorali, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività. (Precedenti: S. 168/2022 – mass. 44969; S. 184/2016 – mass. 38970).