Sentenza 23/2011 (ECLI:IT:COST:2011:23)
Massima numero 35261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  13/01/2011;  Decisione del  13/01/2011
Deposito del 25/01/2011; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  35258  35259  35260  35262  35263  35264  35265  35266  35267


Titolo
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilità delle questioni per irrilevanza - Reiezione.

Testo

E' infondata l'eccezione con la quale l'Avvocatura generale dello Stato deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. L'assunto della difesa dello Stato − secondo cui i giudici rimettenti avrebbero dovuto preliminarmente valutare la richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi della norma generale di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. e, solo in caso di ritenuta inapplicabilità di tale disposizione, verificare l'applicabilità della norma speciale censurata, con conseguente irrilevanza della questione − omette di considerare che il giudice non avrebbe potuto, applicando soltanto l'art. 420-ter cod. proc. pen., ignorare la disciplina censurata, che regola la fattispecie sottoposta al suo esame. Infatti, alla luce dell'ordinario regime processuale, il giudice avrebbe potuto rinviare l'udienza, riconoscendo l'assoluta impossibilità a comparire dovuta allo specifico impegno istituzionale addotto: ma in tal caso il rinvio sarebbe stato comunque subordinato all'esito di un accertamento giudiziale, che i rimettenti ritengono di non poter compiere a causa della intervenuta disciplina speciale, che proprio per tale ragione essi hanno censurato.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 1

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 3

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte