Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza in concreto - Reiezione.
E' infondata l'eccezione con la quale la difesa della parte privata deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza in concreto, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. L'assunto della difesa privata − secondo cui la questione sarebbe stata sollevata prematuramente rispetto alla necessità di dare applicazione alla disciplina censurata, in quanto i giudici rimettenti avrebbero dovuto, prima, valutare l'impedimento puntuale addotto ai fini del rinvio dell'udienza e, solo successivamente, sindacare la fondatezza o meno della richiesta di rinvio, per l'ulteriore periodo indicato, per impedimento continuativo attestato dalla Presidenza del Consiglio − omette di considerare, per un verso, che il giudice non è chiamato ad applicare la disciplina censurata solo nel caso in cui venga addotto dall'imputato un impedimento continuativo, mediante l'attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010, ma anche quando sia dedotto un impegno specifico e puntuale, che il giudice deve valutare sulla base dell'art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge, disposizioni, queste, dalla cui applicabilità nella specie scaturisce quindi la rilevanza della relativa questione; per altro verso, che l'attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri, presentato nei giudizi a quibus, comprende in realtà anche il giorno dell'udienza cui si riferisce la richiesta di rinvio e, pertanto, esso non rileva nei giudizi principali solo ai fini della programmazione delle udienze future, ma anche ai fini del rinvio della specifica udienza nel corso della quale è stato presentato.