Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza - Reiezione.
E' infondata l'eccezione con la quale la difesa della parte privata deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost. L' assunto della difesa della parte privata − secondo cui, avendo l'attestazione della Presidenza del Consiglio limitato l'indicazione di un impedimento continuativo per un periodo di tempo inferiore al periodo massimo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata, quest'ultima ha ricevuto una applicazione parziale, con la conseguente necessità che la questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere formulata in relazione alla sospensione del dibattimento per il tempo indicato in concreto e non per il tempo indicato in astratto dalla norma − è privo di fondamento, avuto riguardo alla circostanza che i giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina censurata in quanto consente all'imputato di dedurre un impedimento continuativo per un «rilevante periodo di tempo»: formula, questa, che si adatta sia al tempo massimo di sei mesi previsto dalla norma in astratto, sia al tempo inferiore, ma comunque significativo, previsto dall'attestato che in concreto è stato prodotto nei giudizi principali, in evidente applicazione, nel caso di specie, della norma censurata.