Sentenza 23/2011 (ECLI:IT:COST:2011:23)
Massima numero 35264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  13/01/2011;  Decisione del  13/01/2011
Deposito del 25/01/2011; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  35258  35259  35260  35261  35262  35263  35265  35266  35267


Titolo
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alla funzione di Governo - Obbligo del giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo ad altra udienza - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla suddetta legge, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - Eccezione di inammissibilità della questione sollevata in relazione alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Reiezione.

Testo

Sono infondate le eccezioni dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa della parte privata con le quali si deduce l'inammissibilità − per la insufficiente esplicitazione dei motivi che fonderebbero la violazione e per la mancata valutazione relativa al tertium comparationis da parte del giudice a quo − della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza. Infatti, per un verso, il rimettente ha motivato la censura di irragionevolezza affermando che il rinvio dell'udienza è imposto, in forza del meccanismo normativo censurato, da ragioni genericamente indicate e insindacabili dalla autorità giudiziaria e si traduce in una causa automatica di rinvio del dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di difesa, per il quale l'istituto del legittimo impedimento a comparire è previsto; per altro verso, gli argomenti in base ai quali il rimettente afferma esservi lesione degli artt. 3 e 138 Cost. − tra cui, in particolare, il carattere generale e automatico delle presunzioni di legittimo impedimento introdotte dalla disciplina censurata − sorreggono anche la prospettata irragionevolezza di quest'ultima, senza necessità, in tale ultimo caso, di indicazione del tertium comparationis.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 1

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 3

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte