Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Configurazione, quale legittimo impedimento, del concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alla funzione di Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla giurisdizione, nonché ritenuta introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei titolari di cariche governative derogatoria del regime processuale comune - Esclusione - Non fondatezza delle questioni, in quanto la censurata disposizione venga interpretata in conformità con l'art. 420- ter , comma 1, cod. proc. pen.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). La norma censurata − lungi dal contemplare, secondo la lettura che ne danno i giudici a quibus, una presunzione assoluta di legittimo impedimento riferita ad una serie ampia e indeterminata di funzioni, in definitiva coincidenti con l'intera attività del titolare della carica governativa − va invece interpretata, riconducendola nel solco della disciplina comune, in conformità con l'istituto processuale generale di cui è espressione l'art. 420-ter cod. proc. pen. (norma, quest'ultima, peraltro da essa espressamente richiamata), sì da attribuirle un significato compatibile con la Costituzione. La norma censurata, infatti, introduce un criterio volto ad orientare il giudice nell'applicazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., e segnatamente del comma 1 di tale disposizione, mediante l'individuazione, in astratto, delle categorie di attribuzioni governative a tal fine rilevanti. In base a tale criterio, le categorie di attività qualificate, in astratto, come legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri sono solo quelle coessenziali alle funzioni di Governo, che siano previste da leggi o regolamenti (e in particolare dalle fonti normative espressamente citate nella disposizione censurata), nonché quelle rispetto ad esse preparatorie (cioè specificamente preordinate) e consequenziali (cioè immediatamente successive e strettamente conseguenti), occorrendo sempre, secondo la logica dell'art. 420-ter cod. proc. pen., che l'imputato specifichi la natura dell'impedimento, adducendo un preciso e puntuale impegno riconducibile alle ipotesi indicate. Tale criterio legislativo − compatibile con i tratti essenziali del regime processuale comune − non può ritenersi irragionevole o sproporzionato, in quanto è ancorato alla elaborazione giurisprudenziale e non copre l'intera attività del titolare della carica, ma solo le attribuzioni che possano essere qualificate in termini di coessenzialità rispetto alle funzioni di governo: con la conseguenza che, in termini negativi, il giudice non riconoscerà come impedimenti legittimi impegni politici non qualificati, cioè non riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo, pur previste da leggi o regolamenti e che, in termini positivi, ove venga addotto un impedimento riconducibile a tale tipologia di attribuzioni, il giudice non potrà disconoscerne il rilievo in astratto, fermo restando il suo potere, non sottrattogli dalla disposizione in esame, di valutare in concreto lo specifico impedimento addotto.