Sentenza 23/2011 (ECLI:IT:COST:2011:23)
Massima numero 35267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  13/01/2011;  Decisione del  13/01/2011
Deposito del 25/01/2011; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  35258  35259  35260  35261  35262  35263  35264  35265  35266


Titolo
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire nelle udienze come imputato - Obbligo del giudice, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla legge n. 51 del 2010, di rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi - Esclusione dell'onere gravante sull'imputato di specificare l'impedimento, con conseguente preclusione per il giudice di verificarne la sussistenza e la consistenza - Introduzione, con legge ordinaria, di una prerogativa in favore del titolare della carica (equivalente ad una temporanea ed automatica sospensione del processo) derogatoria del regime processuale comune - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., l'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza). La norma censurata − diversamente da quanto disposto dall'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.− prevede che l'imputato possa dedurre, anziché un impedimento puntuale e riferito ad una specifica udienza, un impedimento continuativo, attestato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e riferito a tutte le udienze eventualmente programmate o programmabili entro un determinato intervallo di tempo, che non può essere superiore a sei mesi (senza vietare peraltro che, alla scadenza, possa essere rinnovato l'attestato di impedimento continuativo): essa, in tal modo, esclude, almeno parzialmente, l'onere di specificazione dell'impedimento che, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., grava sull'imputato, rendendo impossibile la verifica del giudice circa la sussistenza e consistenza di uno specifico e preciso impedimento. In conseguenza, il rinvio dell'udienza costituisce un effetto automatico dell'attestazione di continuatività dell'impedimento stesso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, venendo meno il filtro della valutazione del giudice e, più in generale, di una valutazione indipendente e imparziale, dal momento che l'attestazione risulta affidata ad una struttura organizzativa di cui si avvale, in ragione della propria carica, lo stesso soggetto che deduce l'impedimento: la norma censurata produce, pertanto, effetti equivalenti a quelli di una temporanea sospensione del processo ricollegata al fatto della titolarità della carica, cioè di una prerogativa disposta in favore del titolare della carica stessa, in violazione degli artt. 3 e 138 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2010  n. 51  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 138

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura penale (nuovo)    n.   art. 420  ter  co. 1