Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Ammissione di scritti difensivi presentati da soggetti diversi dai promotori e dal Governo non implicante il diritto di tali soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le loro tesi in camera di consiglio - Facoltà della Corte di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti.
Nel giudizio sull'ammissibilità del referendum sono ricevibili le memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori della richiesta referendaria e dal Governo e tuttavia interessati alla decisione, intese quali contributi contenenti argomentazioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale ricevibilità, tuttavia, non si traduce nel diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà per la Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970 illustrino oralmente le rispettive posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento.
In senso analogo, v., citate, sentenze nn. 15, 16 e 17 del 2008; nn. 45, 46, 47, 48 e 49 del 2005.