Sentenza 24/2011 (ECLI:IT:COST:2011:24)
Massima numero 35368
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  12/01/2011;  Decisione del  12/01/2011
Deposito del 26/01/2011; Pubblicazione in G. U. 28/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35366  35367  35369


Titolo
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Valutazione in tale sede di profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum, sia della normativa di risulta - Esclusione - Mera valutazione liminare e limitata della normativa di risulta finalizzata alla verifica dell'esclusione di rilevanti inadempimenti di obblighi internazionali, comunitari o direttamente imposti dalla Costituzione.

Testo

Al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi è estranea qualunque valutazione di merito in ordine sia alla normativa oggetto di referendum sia alla normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria. Quanto a detta abrogazione, non rileva che darebbe luogo ad effetti incostituzionali, "sia nel senso di determinare vuoti, suscettibili di ripercuotersi sull'operatività di qualche parte della Costituzione; sia nel senso di privare della necessaria garanzia situazioni costituzionalmente protette". Ciò non significa, però, che alla Corte sia inibita l'individuazione della cosiddetta normativa di risulta. Al contrario, l'individuazione di tale normativa è necessaria per valutare se essa comporti un significativo inadempimento di specifici ed inderogabili obblighi internazionali, comunitari o, comunque, direttamente imposti dalla Costituzione. In tali ipotesi, la normativa di risulta va sottoposta non già ad un pieno ed approfondito scrutinio di legittimità costituzionale, ma ad una mera "valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale" o di una norma comunitaria direttamente applicabile.

Sull'estraneità, in sede di giudizio sull'ammissibilità di referendum, del giudizio di legittimità costituzionale in ordine alla normativa oggetto di referendum o a quella di risulta, v., ex plurimis, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008; n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48 del 2005, n. 26 del 1981.

Sulla necessità dell'individuazione della normativa di risulta per valutare se essa comporti un significativo inadempimento di inderogabili obblighi internazionali, comunitari o, comunque, direttamente imposti dalla Costituzione (sentenze n. 35, n. 20 e n. 19 del 1997, n. 35 e n. 17 del 1993, n. 27 del 1987).

Sulla liminare e limitata valutazione della normativa di risulta, v., citate, sentenze n. 15 del 2008 e n. 45 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte