Sentenza 165/2023 (ECLI:IT:COST:2023:165)
Massima numero 45729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  04/07/2023;  Decisione del  04/07/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45728


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Necessità di indicare i mezzi per farvi fronte - Presenza indefettibile di un fondamento giuridico - Espressione di clausola generale in grado di operare senza norme interposte - Applicabilità dei principi indicati alle autonomie speciali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di legge reg. Siciliana che prevede modalità di copertura degli oneri da essa introdotti su una ipotetica modifica della legge statale - poi non verificatasi - e, in via subordinata, impiegando somme previste da legge dello Stato e non ancora utilizzate, ma destinate dal legislatore statale ad altre finalità). (Classif. 036005).

Testo

Ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. (Precedenti: S. 190/2022 – mass. 45051).

La copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese. (Precedente: S. 197/2019).

Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale. Infatti, la forza espansiva dell’art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti: S. 227/2019 – mass. 40866; S. 274/2017 – mass. 41125; S. 184/2016; S. 51/2013; S. 192/2012).

Le autonomie speciali sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost. (Precedenti: S. 163/2020 – mass. 43309; S. 307/2013 – mass. 37548).

(Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge reg. Siciliana n. 33 del 2020, per violazione del principio dell’obbligo di copertura della spesa di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. L’art. 3, la cui illegittimità travolge l’intera legge regionale, introduce un meccanismo non compatibile con i canoni costituzionali della correttezza e validità della copertura della spesa. Infatti, da un lato, consente una dilatazione della spesa corrente e un allargamento della forbice del disavanzo 2020, sfruttando a tal fine il rinvio del recupero del disavanzo 2018 – previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, come modificato dal legislatore statale con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021 – che però rappresenta una misura eccezionale adottata per fronteggiare una situazione emergenziale, come tale insuscettibile di applicazione a un esercizio successivo. Dall’altro lato, impiega le risorse previste dall’art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come conv.: anch’esse, però, rappresentano una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali a fronte della diminuzione delle entrate fiscali nel periodo della pandemia, dovuta al blocco delle attività commerciali e industriali e all’incremento delle spese di carattere sociale e sanitario. L’art. 3, peraltro, fa riferimento a tali risorse in modo generico, senza dare contezza della loro effettiva consistenza, così rendendo la copertura incerta e non definita, priva della chiarezza finanziaria minima richiesta. L’intervento del legislatore regionale, infine, successivo alla chiusura del bilancio di riferimento, comporta un sostanziale svuotamento della funzione della programmazione, ontologicamente propria del bilancio di previsione, che si riflette anche sulla costruzione degli equilibri degli esercizi successivi; prevedendo una pluralità di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura finanziaria nell’esercizio di riferimento, disattende il valore del ciclo del bilancio con particolare gravità).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte