Referendum abrogativo - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Richiesta di abrogazione referendaria delle disciplina generale delle modalità di affidamento e di gestione - Insussistenza di impedimenti di natura comunitaria - Omogeneità e coerenza della richiesta referendaria nonché congruità tra intento referendario e formulazione del quesito - Ammissibilità della richiesta referendaria.
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a sèguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale. L'oggetto del quesito referendario - che riguarda la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - è rappresentato da disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le quali l'art. 75 Cost. preclude il ricorso al referendum. Infatti, l'intero art. 23-bis, risponde soltanto alla ratio di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica e, a tal fine, limita i casi di affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione in house solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali. Nè i limiti di cui all'art. 75 Cost. risultano violati con riferimento al diritto comunitario, sia perchè il quesito non ha ad oggetto una legge a contenuto comunitariamente vincolato (e, quindi, costituzionalmente vincolato, in applicazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); sia perché l'eventuale abrogazione referendaria non comporterebbe alcun inadempimento degli obblighi comunitari. Infatti, da essa non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai suddetti servizi pubblici, né una lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l'applicazione di una normativa contrastante con l'assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario. Il quesito è ammissibile anche sotto il profilo della sua formulazione poichè rispetta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale (omogeneità; chiarezza e semplicità; univocità; completezza; coerenza; rispetto della natura essenzialmente ablativa dell'operazione referendaria). Con specifico riferimento all'omogeneità, l'abrogazione richiesta riguarda una normativa unitaria e generale, prevalente su quelle di settore, che è diretta sostanzialmente a restringere, rispetto alle regole concorrenziali minime comunitarie, le ipotesi di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Inoltre, vi è congruità tra intento referendario e formulazione del quesito: l'obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto esclusivamente dalla finalità «incorporata nel quesito», cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, la quale va ravvisata nell'intento di escludere l'applicazione delle norme, contenute nell'art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico). Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione o incongruità tra tale intento intrinseco e la formulazione - del tutto chiara, semplice ed univoca − della richiesta referendaria.
Sulla irrilevanza delle eventuali dichiarazioni rese dai promotori ai fini della individuazione dell'intento dei promotori v. citate, ex plurimis, sentenze n. 16 e n. 15 del 2008, n. 37 del 2000, n. 17 del 1997.