Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Carattere oggettivo del giudizio - Estraneità di valutazione del merito, salvo i casi delle leggi a contenuto vincolato e di quelle costituzionalmente necessarie, in cui la Corte individua la normativa di risulta e ne valuta la conformità a Costituzione.
Al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi è estranea qualunque valutazione di merito in ordine sia alla normativa oggetto di referendum sia alla normativa risultante dall'eventuale abrogazione referendaria. Il giudizio di ammissibilità del referendum è diretto ad accertare, da un lato, l'insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via sistematica dall'art. 75, secondo comma, Cost.), attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; dall'altro, la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito stesso. Tuttavia, ciò non significa che alla Corte sia inibita l'individuazione della normativa di risulta. Invero, la stessa Corte ha individuato alcuni limiti e requisiti di ammissibilità del referendum, che esigono non soltanto di verificare quale possa essere tale normativa ma anche - in alcuni casi eccezionali - di valutarne la conformità a Costituzione. Tali sono i casi in cui viene in rilievo il limite di ammissibilità costituito da leggi a contenuto vincolato, per effetto o di trattati internazionali o di norme comunitarie o di norme costituzionali, e da leggi costituzionalmente necessarie.
Sul carattere oggettivo del giudizio di ammissibilità del referendum, v. citate, ex plurimis, sentenza n. 26 del 1981; sostanzialmente nello stesso senso, anche le sentenze n. 45 del 2005 e n. 16 del 2008.