Referendum abrogativo - Servizio idrico integrato - Richiesta di abrogazione referendaria della disciplina avente ad oggetto la forma di gestione e le procedure di affidamento in materia di risorse idriche - Quesito inidoneo e non coerente rispetto al fine perseguito dai promotori - Inammissibilità della richiesta referendaria.
E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nel testo risultante dall'articolo 12 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, avente ad oggetto la forma di gestione e le procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Il quesito in esame si rivela inidoneo e non coerente rispetto al fine, che l'iniziativa referendaria si propone, di rendere inapplicabile al servizio idrico integrato la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei SPL a rilevanza economica, dettata, per quasi tutti i servizi pubblici locali, dall'art. 23-bis del d. l. n. 112 del 2008. L'abrogazione referendaria dell'art. 150 del Codice dell'ambiente - consistente, peraltro, in una mera armonizzazione delle norme sul servizio idrico integrato con quelle, già autoapplicative, dell'art. 23-bis - non è idonea a far venire meno l'applicazione al solo servizio idrico delle forme di gestione fissate, anche per tale servizio, proprio da quest'ultima norma, applicabile al settore idrico indipendentemente dalla vigenza dell'art. 150 del codice dell'ambiente. La normativa di risulta, infatti, non può mai comportare l'abrogazione delle norme di cui all'art. 23-bis, limitatamente al settore del servizio idrico integrato. Inoltre, per i limiti strutturali suoi propri, lo strumento referendario applicato a detta norma - in quanto di natura ablativa e privo, dunque, di efficacia propositiva o additiva - non è in grado nell'attuale quadro normativo di escludere l'efficacia dell'art. 23-bis per il solo settore idrico.