Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Specificità ed autonomia del tipo di giudizio - Valutazione in tale sede di profili di incostituzionalità della normativa oggetto dell'iniziativa referendaria - Esclusione.
Nell'ambito del giudizio giudizio sull'ammissibilità del referendum, la Corte costituzionale è chiamata a giudicare della sola ammissibilità della richiesta referendaria e tale competenza si atteggia, "con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge". Non è quindi in discussione, in questa sede, la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto dell'iniziativa referendaria.
Sull'autonomia e specificità del giudizio sull'ammissibilità del referendum v., citate, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008; n. 45 del 2005.