Sentenza 26/2011 (ECLI:IT:COST:2011:26)
Massima numero 35377
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  12/01/2011;  Decisione del  12/01/2011
Deposito del 26/01/2011; Pubblicazione in G. U. 28/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35375  35376  35378


Titolo
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Obbligo per la Corte di valutare separatamente la coerenza di ciascun quesito referendario dichiarato legittimo e non nel loro complesso, anche nella ipotesi in cui l'Ufficio centrale per il referendum abbia dichiarato legittima una pluralità di quesiti "concentrati" per uniformità o analogia di materia.

Testo
In sede di giudizio di ammissibilità del referendum, la Corte valuta separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum, anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di "concentrare" le richieste referendarie che rivelano uniformità od analogia di materia e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di "concentrazione"), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri ed, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, la coerenza di tali quesiti va valutata in relazione a ciascuno di essi, e non nel loro complesso, senza che assuma rilievo l'eventualità che siano stati promossi, in tutto o in parte, dai medesimi promotori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte