Sentenza 26/2011 (ECLI:IT:COST:2011:26)
Massima numero 35378
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  12/01/2011;  Decisione del  12/01/2011
Deposito del 26/01/2011; Pubblicazione in G. U. 28/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35375  35376  35377


Titolo
Referendum abrogativo - Servizio idrico integrato - Richiesta di abrogazione referendaria parziale di norma - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito - Quesito chiaro, coerente ed omogeneo - Normativa residua immediatamente applicabile, priva di elementi di contraddittorietà - Ammissibilità della richiesta referendaria.

Testo

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito». La richiesta referendaria non riguarda leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. espressamente esclude l'iniziativa referendaria, né tantomeno leggi "collegate" a quelle espressamente sottratte al referendum ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che la Corte ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, la disposizione oggetto del quesito non è a contenuto costituzionalmente vincolato o norma costituzionalmente necessaria, né risulta a contenuto imposto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il quesito, benché formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta i necessari caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneità. Infatti, esso incorpora la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua, quale puntuale ratio che lo ispira; e dall'inciso proposto per l'abrogazione è dato trarre con evidenza "una matrice razionalmente unitaria". Il referendum, inoltre, non ha carattere surrettiziamente propositivo. Il quesito referendario è, infatti, diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituirne una estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo. Infine, la normativa residua, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, è immediatamente applicabile e non presenta elementi di contraddittorietà.

Sulla nozione di "rilevanza" economica del servizio idrico integrato v. citata, sentenza n. 325 del 2010.

Sulla necessità che il quesito incorpori la puntuale ratio che lo ispira tale da trarne una "matrice razionalmente unitaria" v., citate, sentenze n. 29 del 1987, n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978).

Sull'abrogazione parziale v. citate, sentenze n. 34 del 2000 e n. 36 del 1997.

Sulla necessità che la normativa residua risulti immediatamente applicabile v., citata, sentenza n. 32 del 1993.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte