Sentenza 27/2011 (ECLI:IT:COST:2011:27)
Massima numero 35379
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  12/01/2011;  Decisione del  12/01/2011
Deposito del 26/01/2011; Pubblicazione in G. U. 28/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35380  35381


Titolo
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Memorie depositate da soggetti diversi dai presentatori e dal Governo, interessati alla decisione - Ricevibilità - Assenza in capo a tali soggetti del diritto di partecipare al procedimento e di illustrare le proprie deduzioni in camera di consiglio, salva la facoltà della Corte di consentire brevi integrazioni orali degli scritti.

Testo
Nel giudizio sull'ammissibilità di referendum sono ricevibili le memorie depositate da soggetti diversi dai presentatori della richiesta referendaria e dal Governo, e tuttavia interessati alla decisione. I suddetti scritti difensivi debbono intendersi come contributi contenenti argomentazioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione. Tale ricevibilità, però, non si traduce nel diritto dei medesimi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare in camera di consiglio le proprie deduzioni, ma comporta solo la facoltà per la Corte (ove questa lo ritenga opportuno) di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970 (presentatori della richiesta e Governo) illustrino oralmente le proprie posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento.

In senso analogo, v. le citate sentenze n. 17/2008, n. 16/2008, n. 15/2008, n. 49/2005, n. 48/2005, n. 47/2005, n. 46/2005 e n. 45/2005.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte