Sentenza 27/2011 (ECLI:IT:COST:2011:27)
Massima numero 35380
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  12/01/2011;  Decisione del  12/01/2011
Deposito del 26/01/2011; Pubblicazione in G. U. 28/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35379  35381


Titolo
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità della richiesta - Obbligo per la Corte di valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum , anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia.

Testo

Nel giudizio sull'ammissibilità di referendum la Corte deve valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum, anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di "concentrare" le richieste referendarie "che rivelano uniformità od analogia di materia" e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di "concentrazione"), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi (anche opposti) evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, esula dall'esame della Corte ogni valutazione circa la complessiva coerenza dei diversi quesiti incidenti sulla stessa materia e, quindi, non ha alcun rilievo neppure l'eventualità che essi siano stati proposti (in tutto o in parte) dai medesimi promotori.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte