Referendum abrogativo - Servizio idrico integrato - Norme limitatrici della gestione pubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità per il Governo di armonizzare, con regolamenti di delegificazione, la disciplina generale dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con la disciplina di settore in materia di acqua, nonché della necessaria applicazione dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore, della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e della riserva esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo di tali risorse - Eterogeneità e frammentarietà delle disposizioni oggetto del quesito - Intrinseca incertezza e contraddittorietà dell'intento referendario - Quesito privo di univocità e di chiarezza - Inammissibilità della richiesta.
E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione degli artt. 23-bis, comma 10, lett. d), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e 15, comma 1-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertiti, con modificazioni, rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133 e 20 novembre 2009, n. 166. Il quesito referendario - diretto ad escludere che il Governo adotti regolamenti di delegificazione al fine di armonizzare la disciplina generale dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la normativa di settore relativa all'acqua, e che nell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato si applichino i principi di autonomia gestionale del soggetto gestore, della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e della riserva esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo di dette risorse - è privo degli indispensabili requisiti di chiarezza e di univocità. Premesso che la disciplina generale contenuta nell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 risponde alla ratio di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, limitando i casi di affidamento diretto della gestione; e che tale normativa si applica, in linea di principio, a tutti i servizi pubblici locali, ivi compreso il servizio idrico integrato, prevalendo sulle discipline di settore incompatibili; la richiesta referendaria non ha ad oggetto la complessiva disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei suddetti servizi, ma solo frammenti di disposizioni non idonei ad incidere in modo significativo su di essa. La parziale abrogazione del comma 10, lett. d), dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 avrebbe il solo effetto di far venire meno la possibilità per il Governo di armonizzare la disciplina generale dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (non toccata dal quesito) con la relativa disciplina di settore. Tale effetto è intrinsecamente contraddittorio e rende obiettivamente oscuro il quesito, che appare contemporaneamente diretto, da un lato, a rispettare l'intervenuta riforma generale dell'affidamento della gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica (anche idrico) e, dall'altro, ad impedire l'armonizzazione della disciplina del settore idrico con quella generale. Inoltre, la parziale abrogazione del comma 1-ter dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, per un verso, sembra diretta a produrre l'effetto di favorire l'ente locale, in quanto non più tenuto ad applicare il principio di autonomia del soggetto gestore del servizio idrico, e, per altro verso, pare avere l'intento di indebolire la posizione dell'ente locale, sembrando voler escludere, per il servizio idrico integrato, l'operatività dei principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché della riserva esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo di tali risorse. Pertanto, l'eterogeneità e la frammentarietà delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione e la intrinseca incertezza e contraddittorietà dell'intento referendario rendono il quesito obiettivamente privo di univocità e di chiarezza e, quindi, inammissibile.
Nel senso che l'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 si applica «a tutti i servizi pubblici locali» e, quindi, anche al servizio idrico integrato, prevalendo sulle «discipline di settore [...] incompatibili», v. le citate sentenze n. 325/2010 e n. 246/2009.
Sull'irrilevanza di eventuali dichiarazioni rese dai promotori, poiché, essendo la richiesta referendaria atto privo di motivazione, l'intento referendario va desunto dalla finalità «incorporata nel quesito», cioè obiettivamente ricavabile dalla sua formulazione e dall'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 16/2008, n. 15/2008, n. 37/2000 e n. 17/1997.