Referendum abrogativo - Energia nucleare - Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni che disciplinano la costruzione e l'esercizio di nuove centrali nucleari per la produzione di energia elettrica - Insussistenza del contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali o da norme comunitarie - Quesito omogeneo, chiaro ed univoco, in quanto avente ad oggetto norme con matrice razionalmente unitaria ed idoneo al conseguimento del fine perseguito dai presentatori - Ammissibilità della richiesta.
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di una molteplicità di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinano la costruzione e l'esercizio di nuove centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, contenute nel d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, nel d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e nel d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31. La richiesta referendaria non viola, anzitutto, i limiti stabiliti dall'art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, poiché le leggi di cui si chiede l'abrogazione non rientrano fra quelle per le quali é escluso il ricorso al referendum. In particolare, deve essere escluso il contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), le cui norme non pregiudicano la discrezionalità dello Stato nello stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia, ma impongono solo - qualora il legislatore nazionale abbia optato per l'energia atomica - misure e standard di garanzia per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione. Non si rinvengono, infatti, nel Trattato prescrizioni specifiche che vincolino gli Stati ad installare centrali nucleari, o a non vietarle, bensì obblighi specifici in tema di ricerca e sicurezza. La Comunicazione della Commissione europea del 10 gennaio 2007 ed il Trattato di Lisbona hanno, da ultimo, ribadito il diritto di ogni Stato membro, rispettivamente, di decidere se ricorrere all'energia nucleare e di determinare le condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale dell'approvvigionamento energetico. In assenza delle misure che il Consiglio, all'unanimità, può adottare in materia secondo la speciale procedura delineata dal TFUE, la discrezionalità di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, in ordine alla scelta di realizzare o meno impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibile nucleare, resta piena. In definitiva, l'inesistenza di un preciso obbligo di realizzare o mantenere in esercizio impianti per la produzione di energia nucleare conduce ad escludere che la richiesta referendaria si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da convenzioni internazionali o da norme comunitarie. In secondo luogo, sussistono i requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità del quesito. Infatti, le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, benché contenute in molteplici atti legislativi, sono tra loro strettamente connesse, in quanto tutte accomunate dalla eadem ratio, di essere strumentali a permettere la costruzione o l'esercizio di nuove centrali nucleari. La matrice razionalmente unitaria di dette norme comporta che il quesito incorpora l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo, consistente nell'intento di impedire la realizzazione e la gestione di tali centrali, mediante l'abrogazione di tutte le norme che rendono possibile questo effetto. Pertanto, l'elettore è messo in condizione di esprimersi, con un'unica risposta, affermativa o negativa, su di una questione ben determinata nel contenuto e nelle finalità ed il quesito è idoneo al conseguimento del succitato scopo; l'esigenza di garantire al medesimo univocità ed omogeneità giustifica che in esso siano state talora incluse singole parole o frasi di alcune delle disposizioni che ne costituiscono oggetto, benché esse, isolatamente considerate, siano prive di autonomo significato normativo. Inoltre, il quesito, pur caratterizzato dalla tecnica del ritaglio, mira a realizzare un effetto di ablazione puro e semplice della disciplina in esame e, perciò, non è connotato dal carattere della manipolatività.
In relazione a proposte referendarie concernenti profili della disciplina in materia di energia nucleare, v. le citate sentenze n. 25/1987 e n. 31/1981.
Per l'interpretazione delle norme del Trattato EURATOM, v. la citata sentenza n. 278/2010.
Sull'operatività del limite dei trattati internazionali all'ammissibilità di richieste referendarie, v. la citata sentenza n. 63/1990.
Sull'inclusione nel quesito, al fine di garantirne univocità ed omogeneità, di singole parole o frasi di alcune delle disposizioni che ne costituiscono oggetto, benché prive di autonomo significato normativo, se isolatamente considerate, v. la citata sentenza n. 17/2008.
Nel senso che l'abrogazione, a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento, v. la citata sentenza n. 31/2000.