Referendum abrogativo - Processo penale - Disposizioni in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza come imputati - Richiesta di abrogazione referendaria dell'intera legge - Disposizioni non riconducibili alle categorie escluse dal referendum - Quesito omogeneo, chiaro ed univoco, siccome rispondente ad una matrice razionalmente unitaria - Ammissibilità della richiesta.
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante disposizioni in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza come imputati. L'oggetto del quesito referendario è rappresentato da disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le quali l'art. 75 Cost. preclude il ricorso al referendum, né possono considerarsi ad esse collegate. Inoltre, la legge n. 51 del 2010 non è una legge costituzionale o di revisione costituzionale, né una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né, infine, costituzionalmente necessaria. Quanto alla formulazione del quesito, esso presenta i necessari requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità. Infatti, la domanda referendaria risponde ad una matrice razionalmente unitaria e l'elettore è posto dinanzi all'alternativa di eliminare, ovvero di conservare, una disciplina differenziata del legittimo impedimento a comparire in udienza, applicabile ai soli titolari di cariche governative. Il quesito è, poi, chiaro ed univoco, investendo un'intera legge, che si compone di due soli articoli, e rivelando chiaramente l'intento dei promotori di ripristinare l'applicabilità ai titolari di cariche governative della disciplina comune di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen., senza le integrazioni e specificazioni introdotte dalla disciplina che forma oggetto della richiesta referendaria.