Sentenza 30/2011 (ECLI:IT:COST:2011:30)
Massima numero 35268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  24/01/2011;  Decisione del  24/01/2011
Deposito del 27/01/2011; Pubblicazione in G. U. 02/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35269  35270  35271


Titolo
Corte dei conti - Attribuzione al Presidente della Corte del potere di deferire alle Sezioni riunite questioni di massima di particolare importanza - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di legittimazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti ad introdurre il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale concernente la norma censurata - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserito difetto di legittimazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale concernente la norma censurata, essendo invece tale legittimazione sussistente trattandosi di questioni di legittimità costituzionale collegate al momento della verifica, da parte delle Sezioni riunite, dei presupposti della propria competenza.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 375/1996.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  15/11/1993  n. 453  art. 1  co. 7

legge  14/01/1994  n. 19  art.   co. 

legge  18/06/2009  n. 69  art. 42  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte