Sentenza 30/2011 (ECLI:IT:COST:2011:30)
Massima numero 35269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  24/01/2011;  Decisione del  24/01/2011
Deposito del 27/01/2011; Pubblicazione in G. U. 02/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35268  35270  35271


Titolo
Corte dei conti - Attribuzione al Presidente della Corte del potere di deferimento di questioni di massima di particolare importanza in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado, in quanto, nel caso in esame, non si verte in una ipotesi di tal genere.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  15/11/1993  n. 453  art. 1  co. 7

legge  14/01/1994  n. 19  art.   co. 

legge  18/06/2009  n. 69  art. 42  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte