Corte dei conti - Attribuzione al Presidente della Corte del potere di deferire alle Sezioni riunite questioni di massima di particolare importanza in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello - Asserita incidenza sul diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello, per ritenuta violazione dell'art. 24 Cost. della Costituzione, sul presupposto che, prevedendo la norma censurata una iniziativa officiosa del Presidente della Corte dei conti, non sarebbe osservato il «principio secondo il quale non è possibile porre ai cittadini limitazioni od ostacoli alla (...) difesa nel processo delle posizioni sostanziali» che l'ordinamento riconosce loro. A prescindere dalla genericità della censura prospettata, il parametro evocato è inconferente; la disposizione censurata, infatti, non disciplina in alcun modo il diritto di azione delle parti private o del pubblico ministero contabile, limitandosi a stabilire i criteri che presiedono all'accesso alle Sezioni riunite.
In tema di art. 24 Cost., v. citate sentenze n. 237/2007 e n. 266/2006.