Sentenza 30/2011 (ECLI:IT:COST:2011:30)
Massima numero 35271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  24/01/2011;  Decisione del  24/01/2011
Deposito del 27/01/2011; Pubblicazione in G. U. 02/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35268  35269  35270


Titolo
Corte dei conti - Attribuzione al Presidente della Corte del potere di deferire alle Sezioni riunite questioni di massima di particolare importanza in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello - Ritenuta violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e del principio del giusto processo con riguardo al principio di terzietà del giudice - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello, per ritenuta violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.) con riguardo al principio di terzietà del giudice. Infatti, la norma denunciata si limita a consentire il deferimento di una questione di diritto, avente carattere incidentale, ad un'articolazione interna della Corte dei conti, quali sono, in effetti, le Sezioni riunite, dal momento che il principio di precostituzione del giudice naturale non può operare nella ripartizione, tra sezioni interne, «dei compiti e delle attribuzioni» spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale. Non è, peraltro, esatto che il Presidente della Corte dei conti possa d'ufficio, e dunque a prescindere da qualsiasi impulso di parte, "prelevare" un giudizio pendente presso una sezione giurisdizionale e portarlo, per la decisione, innanzi alle Sezioni riunite, in quanto il Presidente della Corte non ha il potere di "trasferire" il giudizio da una sezione giurisdizionale alle Sezioni riunite; può soltanto deferire a queste ultime l'esame della questione di massima, fermo restando, tuttavia, che il giudizio resta incardinato nella sezione davanti alla quale pende e alla quale - dopo la pronuncia delle Sezioni riunite - gli atti devono ritornare per l'ulteriore seguito, con la specificazione innanzi illustrata. Non possono, quindi, ritenersi violati da parte della norma censurata i principi di precostituzione e quello di terzietà del giudice.

In tema di precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.), v. citate sentenze n. 237/2007, n. 419/1998, n. 452/1997, n. 88/1962 e ordinanza n. 181/2001.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  15/11/1993  n. 453  art. 1  co. 7

legge  14/01/1994  n. 19  art.   co. 

legge  18/06/2009  n. 69  art. 42  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte