Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Beneficiari e finalità - Soggetto nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Strumento di assistenza che sacrifica nella minor misura possibile la capacità di agire - Sua maggiore flessibilità e agilità rispetto all'interdizione e all'inabilitazione. (Classif. 045002).
Il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, di cui all’art. 404 e seguenti cod. civ., è finalizzato ad offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, in forza di tale specifica funzione, dall’interdizione e dall’inabilitazione. Rispetto a tali istituti, l’ambito applicativo dell’amministrazione di sostegno va, infatti, individuato non già in base al diverso, e meno intenso, grado di infermità del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura. (Precedente: S. 440/2005 - mass. 29996).