Arbitrato - Controversie relative a contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato d'emergenza e di grande evento - Prevista nullità ex lege dei compromessi e delle clausole compromissorie - Retroattiva decadenza dei giudizi arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della norma (eccettuati quelli per i quali era già stata completata la fase istruttoria) - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, nonché contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo - Scelta discrezionale del legislatore non incongrua né manifestamente irragionevole rispetto al fine esplicitato dalla norma impugnata - Manifesta infondatezza delle questioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo per cui la previsione della decadenza di giudizi arbitrali correttamente instaurati e dell'attribuzione del contendere alla giurisdizione ordinaria, oltre a violare il principio codificato dall'art. 5 cod. proc. civ., si tradurrebbe in un ingiustificato prolungamento del contendere, derivante anche dalla necessità di ripetere un'attività processuale già svolta. Infatti, premesso che la discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza, e che le scelte legislative in materia di arbitrato nei lavori pubblici necessariamente si giustificano in funzione delle specifiche contingenze che caratterizzano le singole iniziative della pubblica amministrazione, la rilevante entità dei costi degli arbitrati gravanti sulla P.A. conferma che la previsione di tale esclusione non appare certamente incongrua (e tantomeno manifestamente irragionevole) rispetto allo specifico fine del risparmio di spesa esplicitato dalla norma impugnata.
Sull'infondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto normativa analoga, v. la sentenza n. 376 del 2001, le ordinanze n. 162 del 2009, n. 122 e n. 11 del 2003.
Sulla valutazione, da parte del legislatore, di sottrarre determinate controversie al giudizio arbitrale, v. l'ordinanza n. 162 del 2009.