Ordinanza 31/2011 (ECLI:IT:COST:2011:31)
Massima numero 35273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  24/01/2011;  Decisione del  24/01/2011
Deposito del 27/01/2011; Pubblicazione in G. U. 02/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35272  35274  35275  35276


Titolo
Arbitrato - Controversie relative a contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato d'emergenza e di grande evento - Prevista nullità ex lege dei compromessi e delle clausole compromissorie - Retroattiva decadenza dei giudizi arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della norma (eccettuati quelli per i quali era già stata completata la fase istruttoria) - Denunciato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento all'art. 25 Cost., sotto il profilo della violazione del principio del giudice naturale precostituito conseguente alla previsione di una decadenza retroattiva di un giudizio regolarmente instaurato. L'art. 25 Cost., infatti, fa riferimento al giudice naturale precostituito per legge e non a quello, derogatorio, previsto contrattualmente dalle parti; e comunque il principio costituzionale del giudice naturale viene rispettato allorché la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente, sicché lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario avviene per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale.

Sulla riferibilità dell'art. 25 Cost. al giudice indicato dalla legge e non a quello scelto dalle parti, v. le ordinanze n. 162 del 2009 e n. 11 del 2003.

Sul principio del giudice naturale v., in generale, la sentenza n. 237 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/2009  n. 195  art. 15  co. 3

legge  26/02/2010  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte