Arbitrato - Controversie relative a contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato d'emergenza e di grande evento - Prevista nullità ex lege dei compromessi e delle clausole compromissorie - Retroattiva decadenza dei giudizi arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della norma (eccettuati quelli per i quali era già stata completata la fase istruttoria) - Irragionevole lesione dell'autonomia privata - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25 e 41 Cost., in quanto la previsione della decadenza di giudizi ritualmente instaurati comporterebbe un'irragionevole lesione dell'autonomia privata. Infatti, la riconosciuta sussistenza di un rilevante interesse pubblico, di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, consente di disattendere la censura riguardante un'asserita irragionevole limitazione dell'autonomia privata derivante dal divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie in esame, poiché l'art. 41 Cost. espressamente riconosce che l'autonomia contrattuale può essere limitata per ragioni di utilità economico-sociale e, coerentemente, anche l'art. 806 cod. proc. civ. prevede la possibilità di devoluzione ad arbitri delle controversie «salvo espresso divieto di legge».
In argomento, v. l'ordinanza n. 162 del 2009.Sulla limitazione dell'autonomia privata per ragioni di utilità economico-sociale, v. la sentenza n. 279 del 2006.