Arbitrato - Controversie relative a contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato d'emergenza e di grande evento - Prevista nullità ex lege dei compromessi e delle clausole compromissorie - Retroattiva decadenza dei giudizi arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della norma (eccettuati quelli per i quali era già stata completata la fase istruttoria) - Denunciata inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con specifico riferimento ai principi del giudice precostituito per legge e della ragionevole durata del processo - Prospettazione apodittica della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per violazione del principio del giudice precostituito per legge e di quello di ragionevole durata del processo, sanciti anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Infatti il giudice a quo, oltre a non porsi neppure il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa comunitaria alla controversia in esame, non dà contezza alcuna né dell'esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell'evocato principio della CEDU, né di una valenza della norma della Carta recepita nel Trattato di Lisbona che consentano di configurare (almeno in tesi) l'eventuale operatività di un plus di tutela convenzionale o comunitaria rispetto a quella interna.
Sui rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'art. 117, primo comma, Cost., v., tra le altre, le sentenze n. 1 del 2011, nn. 311 e 317 del 2009.