Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Mancanza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, con conseguente preclusione della necessaria verifica circa l'influenza della questione sulla decisione richiesta al rimettente - Manifesta inammissibilità.
- Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale , sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, secondo comma, 25, commi secondo e terzo, 27, 97, secondo comma, e 111, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione difettano di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - limitandosi ad affermare che si procede per il reato previsto dalla norma censurata - ed omettono altresì ogni motivazione della rilevanza - limitandosi ad asserire che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione dell'imputato -, con la conseguenza che resta inibita la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente.