Ordinanza 32/2011 (ECLI:IT:COST:2011:32)
Massima numero 35279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  24/01/2011;  Decisione del  24/01/2011
Deposito del 27/01/2011; Pubblicazione in G. U. 02/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35277  35278  35280


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché ritenuta natura discriminatoria della suddetta fattispecie di reato - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

- Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. I dubbi di compatibilità costituzionale della norma censurata con l'art. 2 Cost. − sul presupposto che essa, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà −; con l'art. 3 Cost. − sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa, giacché l'obiettivo dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale ad essa sotteso è già conseguibile tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa −; con l'art. 25 Cost. − perché la norma darebbe vita ad una fattispecie penale discriminatoria volta a colpire non già un condotta, ma una condizione personale, per finalità di mera deterrenza, dunque, con sanzioni non ricollegabili a fatti colpevoli, ma piuttosto a modi di essere − sono stati tutti già esaminati e dichiarati infondati con precedente pronuncia (sentenza n. 250 del 2010), per cui le odierne questioni, in assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti nella citata sentenza, si rivelano manifestamente infondate.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte