Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il suddetto reato con la misura dell'espulsione - Divieto della possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena - Denunciata irragionevolezza, nonché asserita violazione dei principi affermati in materia di immigrazione dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali - Censure erroneamente riferite alla disposizione impugnata, anziché a norme distinte non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Genericità ed inconferenza dei richiami alle norme internazionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.
- Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'asserita violazione del principio di ragionevolezza - affermata dai giudici a quibus in ragione, per un verso, del divieto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena comminata per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, per altro verso, della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - non deriva infatti dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità. Infatti, la preclusione della sospensione condizionale della pena scaturisce dalla nuova lett. s-bis) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo decreto legislativo. La denunciata facoltà di sostituzione, a sua volta, origina non già dalla disposizione impugnata, ma da norme diverse non sottoposte a scrutinio: in specie, dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo, nonché dalla disposizione correlata dell'art. 62-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), in forza della quale - diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».