Sentenza 167/2023 (ECLI:IT:COST:2023:167)
Massima numero 45773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45772


Titolo
Eguaglianza (principio di) - In genere - Comparazione di fattispecie diversamente disciplinate - Condizione - Omogeneità delle situazioni - Criteri - Necessità di valutare gli elementi di differenziazione, tenendo conto della ratio, della finalità e del contesto in cui le disposizioni si collocano (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione del t.u. spese di giustizia nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario; illegittimità costituzionale in via consequenziale delle disposizioni disciplinanti la fase della verifica reddituale, in quanto caratterizzate da stretta ed esclusiva dipendenza funzionale rispetto alla prima). (Classif. 092001).

Testo

Il raffronto tra fattispecie normative diverse inteso a verificare se, rispetto al principio di eguaglianza, sia o meno giustificata la scelta legislativa alla base della disciplina non uniforme, da un lato, postula l’omogeneità delle situazioni in comparazione, e, dall’altro, implica che la valutazione degli elementi di differenziazione sia condotta tenendo presente la ratio delle disposizioni censurate, le finalità perseguite dal legislatore e il più ampio contesto normativo in cui tali disposizioni si collocano. (Precedenti: S. 91/2022 – mass. 44807; S. 43/2022 – mass. 44528; S. 32/2018 – mass. 39851)

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 145, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal PM le spettanze dell’ausiliario del magistrato siano anticipate dall’erario. La disposizione censurata dal Giudice tutelare del Tribunale di Macerata, sez. civ., ammettendo l’anticipazione erariale delle citate spese solo per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal PM, determina una differenziazione non supportata da una ragionevole giustificazione. Sussiste, infatti, in tutti i procedimenti in comparazione l’esigenza di scongiurare il rischio che, da un lato, l’esclusione dell’organo propulsore dal carico delle spese processuali e, dall’alto, le condizioni di indigenza in cui versa, il più delle volte, il beneficiario possano comportare la frustrazione, in concreto, delle ragioni creditorie del professionista incaricato dal giudice; né la diversa regolazione delle spese processuali può giustificarsi in ragione dei pur significativi profili di specificità che connotano l’amministrazione di sostegno, appartenendo tutti gli strumenti in comparazione alla medesima categoria delle misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia. Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale – in ragione del rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega tali proposizioni normative al comma 1– i commi 2 e 3 del medesimo art. 145 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui disciplinando la fase, successiva all’ammissione d’ufficio dell’interdicendo o dell’inabilitando al patrocinio erariale, della verifica reddituale – finalizzata all’eventuale recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate – si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell’amministratore di sostegno) (Precedenti citati: S. 217/2019 – mass. 42151; S. 112/1967 – mass. 4712).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte