Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega e asserita violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata - Eccepita inammissibilità della questione per estraneità del parametro evocato alle regole di riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'intero d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della medesima per estraneità del parametro evocato alle regole di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Le Regioni ricorrenti hanno sufficientemente motivato in ordine ai profili di una «possibile ridondanza su tale riparto» della censura di eccesso di delega e violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata ai fini della adozione del decreto legislativo n. 31 del 2010. Hanno, inoltre, assolto all'onere di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione», lamentando la violazione di un principio direttivo della legge delega che sarebbe preordinato a tutelare le attribuzioni regionali nella materia concorrente della produzione di energia.
- V., citate, la sentenza n. 52 del 2010 e la sentenza n. 250 del 2009.