Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2011; Decisione del
26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega e asserita violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Denunciato eccesso di delega e asserita violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata sul testo del decreto legislativo prescritto dalla legge delega n. 99 del 2009. Dai dati acquisti nel corso del giudizio si evince che «le istanze regionali sono state rappresentate al Governo in modo irrituale, ossia al di fuori della sede a ciò deputata ex art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009 - nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e non nella Conferenza unificata - e che tale sia la ragione che ha convinto, non implausibilmente, il Governo a soprassedere, in base alla certezza che la Conferenza unificata non avrebbe potuto adottare una deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata sul testo del decreto legislativo prescritto dalla legge delega n. 99 del 2009. Dai dati acquisti nel corso del giudizio si evince che «le istanze regionali sono state rappresentate al Governo in modo irrituale, ossia al di fuori della sede a ciò deputata ex art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009 - nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e non nella Conferenza unificata - e che tale sia la ragione che ha convinto, non implausibilmente, il Governo a soprassedere, in base alla certezza che la Conferenza unificata non avrebbe potuto adottare una deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/02/2010
n. 31
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/07/2009
n. 99
art. 25