Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35284  35285  35286  35287  35288  35290  35291  35292  35293  35294  35295  35296  35297  35298  35299  35300  35301  35302  35303  35304  35305  35306  35307  35308  35309  35310  35311  35312  35313


Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della legge di delega con violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la censura avente ad oggetto l'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 31 del 2010 - che individua i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare - promossa in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà dal momento che il ricorso non reca alcuna motivazione al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte