Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35284  35285  35286  35287  35288  35289  35291  35292  35293  35294  35295  35296  35297  35298  35299  35300  35301  35302  35303  35304  35305  35306  35307  35308  35309  35310  35311  35312  35313


Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della legge di delega, con violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la censura prospettata in relazione all'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 31 del 2010 - concernente l'individuazione dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare - per violazione degli artt. 117, 118, 120 Cost. e dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà dal momento che si tratta di censura priva di motivazione.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 200, n. 119 e n. 45 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte