Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2011; Decisione del
26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto governativo, dei criteri esplicativi dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della legge di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto governativo, dei criteri esplicativi dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia - Lamentata violazione della legge di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale prevede che con decreto interministeriale siano definiti i criteri esplicativi dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare.
La devoluzione della definizione dei requisiti soggettivi ad una fonte secondaria - il decreto interministeriale - anziché ad una fonte primaria - il decreto legislativo - con conseguente preclusione alla Conferenza unificata di esprimere il parere previsto dall'art. 25, comma 1 della legge delega n. 99 del 2009, non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni in quanto l'art. 5 ha «individuato, almeno in parte significativa, i requisiti soggettivi» richiedendo il possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalle vigenti disposizioni, la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie e ponendo condizioni ostative allo svolgimento delle attività in oggetto. Pertanto, il decreto interministeriale previsto dalla disposizione censurata «dovrà limitarsi a disciplinare, nell'estremo dettaglio, norme già autosufficienti».
Non è fondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale prevede che con decreto interministeriale siano definiti i criteri esplicativi dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione di energia nucleare.
La devoluzione della definizione dei requisiti soggettivi ad una fonte secondaria - il decreto interministeriale - anziché ad una fonte primaria - il decreto legislativo - con conseguente preclusione alla Conferenza unificata di esprimere il parere previsto dall'art. 25, comma 1 della legge delega n. 99 del 2009, non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni in quanto l'art. 5 ha «individuato, almeno in parte significativa, i requisiti soggettivi» richiedendo il possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalle vigenti disposizioni, la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie e ponendo condizioni ostative allo svolgimento delle attività in oggetto. Pertanto, il decreto interministeriale previsto dalla disposizione censurata «dovrà limitarsi a disciplinare, nell'estremo dettaglio, norme già autosufficienti».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/02/2010
n. 31
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/07/2009
n. 99
art. 25