Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35284  35285  35286  35287  35288  35289  35290  35291  35293  35294  35295  35296  35297  35298  35299  35300  35301  35302  35303  35304  35305  35306  35307  35308  35309  35310  35311  35312  35313


Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della legge di delega, con vulnerazione delle attribuzioni regionali, e asserita lesione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Censura priva di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile, in quanto priva di qualunque motivazione, la censura relativa all'art. 8 del d.lgs. n. 31 del 2010 prospettata in relazione agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte