Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2011; Decisione del
26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione con cui si lamenta l'inadeguatezza del coinvolgimento regionale - limitato alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche - nella procedura per la predisposizione dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari.
«La peculiare e infungibile posizione della Regione interessata all'insediamento» del singolo impianto si esprime attraverso l'intesa sulla certificazione del sito, e pertanto trova specifica considerazione nella fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, nella fase, cioè, in cui «concretamente deve essere individuato il sito potenzialmente idoneo per l'insediamento». Peraltro, ove lo schema dei parametri tecnici sia così dettagliato da privare la Regione di ogni spazio di codeterminazione paritaria dell'atto, «detto schema potrà essere impugnato, se del caso anche innanzi a questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzione».
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione con cui si lamenta l'inadeguatezza del coinvolgimento regionale - limitato alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche - nella procedura per la predisposizione dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari.
«La peculiare e infungibile posizione della Regione interessata all'insediamento» del singolo impianto si esprime attraverso l'intesa sulla certificazione del sito, e pertanto trova specifica considerazione nella fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, nella fase, cioè, in cui «concretamente deve essere individuato il sito potenzialmente idoneo per l'insediamento». Peraltro, ove lo schema dei parametri tecnici sia così dettagliato da privare la Regione di ogni spazio di codeterminazione paritaria dell'atto, «detto schema potrà essere impugnato, se del caso anche innanzi a questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzione».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/02/2010
n. 31
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte