Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2011; Decisione del
26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 in materia nucleare - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della legge di delega per rinvio della disciplina ad una fonte secondaria con conseguente esclusione della previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Inammissibilità della questione.
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 in materia nucleare - Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione della legge di delega per rinvio della disciplina ad una fonte secondaria con conseguente esclusione della previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione all'art. 76 Cost. sotto il profilo della lesione delle prerogative regionali in conseguenza dell'affidamento ad un decreto interministeriale, anziché a decreti legislativi, della individuazione delle aree destinate all'insediamento degli impianti di produzione di energia nucleare, con conseguente preclusione alla Conferenza unificata di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 25 della legge delega n. 99 del 2009.
Deve essere esclusa la «ridondanza della lesione del parametro evocato sulle competenze regionali», sia in quanto la legge delega non preclude ai decreti legislativi che devono disciplinare la individuazione dei criteri tecnici di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, sia in quanto la disposizione impugnata interviene in una fase della procedura che è solo iniziale e che ha carattere essenzialmente tecnico, mentre la concreta individuazione dei siti interviene in un momento successivo secondo procedure che «assicurano la partecipazione regionale».
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione all'art. 76 Cost. sotto il profilo della lesione delle prerogative regionali in conseguenza dell'affidamento ad un decreto interministeriale, anziché a decreti legislativi, della individuazione delle aree destinate all'insediamento degli impianti di produzione di energia nucleare, con conseguente preclusione alla Conferenza unificata di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 25 della legge delega n. 99 del 2009.
Deve essere esclusa la «ridondanza della lesione del parametro evocato sulle competenze regionali», sia in quanto la legge delega non preclude ai decreti legislativi che devono disciplinare la individuazione dei criteri tecnici di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, sia in quanto la disposizione impugnata interviene in una fase della procedura che è solo iniziale e che ha carattere essenzialmente tecnico, mentre la concreta individuazione dei siti interviene in un momento successivo secondo procedure che «assicurano la partecipazione regionale».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/02/2010
n. 31
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/07/2009
n. 99
art. 25
co. 1