Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Sistemazione dei rifiuti radioattivi - Attribuzione al soggetto titolare dell'autorizzazione unica della responsabilità della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, secondo la normativa vigente e le prescrizioni tecniche ed esecutive impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e asserita lesione del principio di leale collaborazione per mancanza di coinvolgimento o collaborazione delle Regioni interessate - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione sotto il profilo della mancata previsione - nella materia a riparto concorrente dell'energia - di un'intesa con la Regione interessata, o quantomeno del parere della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare in relazione alla gestione dei rifiuti operazionali.
La disposizione impugnata, presidiando l'interesse alla gestione dei rifiuti radioattivi secondo standard tecnici di sicurezza, rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Stante il carattere eminentemente tecnico delle prescrizioni affidate alla competenza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, non sussistono «interessi intestabili alla sfera di autonomia politico-legislativa delle Regioni» tali da opporsi «con pari forza, rispetto alla prevalente competenza nazionale in tema di rifiuti radioattivi. In tali casi, la Costituzione non impone, in linea di principio, l'adozione dei meccanismi di leale collaborazione» i quali devono, invece, necessariamente essere previsti allorché ci sia «una concorrenza di competenze nazionali e regionali ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di una materia sull'altra».
- V., citate, le sentenze n. 278 del 2010, n. 88 del 2009 e n. 231 del 2005.