Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Disattivazione degli impianti - Previsione che, al termine della vita dell'impianto, la Sogin S.p.a. prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione fino al rilascio del sito per altri usi - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciata violazione della competenza regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 e comma 2 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione per violazione della competenza regionale nelle materie a riparto concorrente del governo del territorio, dell'energia, della protezione civile e della tutela della salute.
La disposizione impugnata, la quale affida alla Sogin s.p.a. la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei medesimi al termine della loro vita, «implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dello Stato: anche in tal caso, la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale».
- V., citata, sent. n. 278 del 2010.