Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/01/2011; Decisione del
26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il Deposito nazionale delle scorie radioattive - Attribuzione al Ministro per lo sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del potere di approvare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa sia con la Conferenza unificata sia con la Regione interessata - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguata previsione di meccanismi concertativi - Non fondatezza della questione.
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Costruzione ed esercizio del Parco Tecnologico in cui si dovrà insediare il Deposito nazionale delle scorie radioattive - Attribuzione al Ministro per lo sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del potere di approvare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa sia con la Conferenza unificata sia con la Regione interessata - Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio - Adeguata previsione di meccanismi concertativi - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale dispone che con decreto interministeriale, previo parere tecnico dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, sia approvata la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico.
Premesso che all'interno di tale Parco è localizzato il deposito nazionale per lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, e che la fase di gestione dei medesimi «va ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente», nel caso in esame convergono, altresì, «attività certamente riconducibili, su di un piano di concorrenza, all'art. 117, terzo comma, Cost., quanto al governo del territorio», trattandosi di localizzare e costruire strutture sul territorio regionale. Pertanto, si rende «costituzionalmente necessario il coinvolgimento sia del sistema regionale complessivamente inteso, quanto alla individuazione del sito, sia della Regione interessata, quanto alla specifica localizzazione e alla realizzazione» delle opere. Entrambe le fasi partecipative sono assicurate dall'art. 27 attraverso la previsione dell'intesa tra Stato e Regioni interessate in relazione all'insediamento del Parco tecnologico (comma 7), e dell'intesa tra Stato e Conferenza unificata in relazione alla proposta delle aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale (comma 9), di tal che «l'autonomia regionale viene preservata, nelle porzioni che spettano a ciascuno dei soggetti coinvolti».
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale dispone che con decreto interministeriale, previo parere tecnico dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, sia approvata la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico.
Premesso che all'interno di tale Parco è localizzato il deposito nazionale per lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, e che la fase di gestione dei medesimi «va ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente», nel caso in esame convergono, altresì, «attività certamente riconducibili, su di un piano di concorrenza, all'art. 117, terzo comma, Cost., quanto al governo del territorio», trattandosi di localizzare e costruire strutture sul territorio regionale. Pertanto, si rende «costituzionalmente necessario il coinvolgimento sia del sistema regionale complessivamente inteso, quanto alla individuazione del sito, sia della Regione interessata, quanto alla specifica localizzazione e alla realizzazione» delle opere. Entrambe le fasi partecipative sono assicurate dall'art. 27 attraverso la previsione dell'intesa tra Stato e Regioni interessate in relazione all'insediamento del Parco tecnologico (comma 7), e dell'intesa tra Stato e Conferenza unificata in relazione alla proposta delle aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale (comma 9), di tal che «l'autonomia regionale viene preservata, nelle porzioni che spettano a ciascuno dei soggetti coinvolti».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/02/2010
n. 31
art. 27
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte