Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35284  35285  35286  35287  35288  35289  35290  35291  35292  35293  35294  35295  35296  35297  35298  35299  35301  35302  35303  35304  35305  35306  35307  35308  35309  35310  35311  35312  35313


Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Individuazione, con decreto interministeriale, del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione, sotto il profilo del mancato coinvolgimento, per mezzo dell'intesa, della Conferenza unificata ai fini dell'individuazione definitiva del sito per la realizzazione del Parco tecnologico.
In tale «fase conclusiva del procedimento, la Costituzione impone il coinvolgimento della Regione interessata, mentre i più diffusi interessi intestati alla Conferenza unificata» sono salvaguardati dall'art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale richiede l'intesa con tale soggetto sulla proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale.

- V., citata, sentenza n. 62 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 27  co. 11

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte