Sentenza 33/2011 (ECLI:IT:COST:2011:33)
Massima numero 35301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/01/2011;  Decisione del  26/01/2011
Deposito del 02/02/2011; Pubblicazione in G. U. 09/02/2011
Massime associate alla pronuncia:  35284  35285  35286  35287  35288  35289  35290  35291  35292  35293  35294  35295  35296  35297  35298  35299  35300  35302  35303  35304  35305  35306  35307  35308  35309  35310  35311  35312  35313


Titolo
Energia - Energia nucleare - Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico - Procedure sostitutive dell'intesa con un ente locale coinvolto - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione della doglianza - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione. La ricorrente, infatti, si limita a rinviare ai motivi di ricorso svolti con riguardo ad altra disposizione senza che sia possibile «cogliere con la necessaria chiarezza ed univocità il senso di una simile trasposizione dei motivi di ricorso da un oggetto ad un altro, del tutto differente».

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/02/2010  n. 31  art. 27  co. 15

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte